Nei giorni scorsi Inps ha pubblicato il messaggio, in cui spiega le modifiche introdotte dal decreto Semplificazioni. Obiettivo: “Assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità a prescindere dall’età”
Ed ecco le principali novità:
Innanzitutto, l’importo dell’assegno previsto per ciascun figlio minorenne (pari a un massimo di 175 euro mensili per un Isee pari o inferiore a 15 mila euro. Per il 2022 viene riconosciuto nella stessa misura anche per i figli maggiorenni, qualora questi abbiano una disabilità certificata. In secondo luogo, la maggiorazione prevista esclusivamente per i figli minorenni in base al grado di disabilità (da un minimo di 85 euro a un massimo di 105 euro), viene estesa e applicata, per il 2022, nella stessa misura a ciascun figlio con disabilità fino al compimento di 21 anni. Terzo, a partire dall’anno 2023, tornano le maggiorazioni di 80 euro mensili, per i figli maggiorenni disabili fino al compimento del ventunesimo anno di età, e di 85 euro mensili (che si riducono in funzione del valore Isee) per i figli maggiorenni disabili di età pari o superiore a 21 anni. Per il 2022, nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione transitoria di cui al comma 1 del medesimo articolo sono incrementati di 120 euro al mese per l’anno 2022.
L’assegno spetta anche agli orfani maggiorenni, a condizione che siano titolari di pensioni per i superstiti e abbiano una disabilità grave (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104).
Nessuna novità, invece, per i figli fino a 18 anni, con o senza disabilità.
“In applicazione dei nuovi importi – scrive Inps – i figli disabili beneficeranno di un assegno pari a un massimo di 175 euro (con Isee fino a 15 mila euro) a cui vanno aggiunti, anche per i figli fino a 21 anni, a titolo di maggiorazione, fino a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza del figlio. La distinzione tra figli disabili minorenni, figli disabili di età compresa tra 18-20 anni e figli disabili di età pari o superiore a 21 anni tornerà ad applicarsi a partire dal 1° marzo 2023”.
Le disposizioni previste “hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti da marzo 2022 incluse le mensilità di gennaio e febbraio 2023 – precisa ancora Inps – Pertanto, per le domande presentate entro il 30 giugno 2022, l’Inps provvederà ai dovuti conguagli delle rate di assegno unico spettanti ed eventualmente già erogate a decorrere dal mese di marzo 2022. Per le domande presentate dal 1° luglio 2022 gli importi in pagamento sono già aggiornati alla novella di cui al decreto-legge n. 73/2022. Si ribadisce che a partire dal 1° marzo 2023 torneranno ad applicarsi, per i figli maggiorenni affetti da disabilità, gli importi, suddivisi per fascia di età, previsti dai commi 5 e 6 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021”.