Il TAR Campania con Ordinanza n° 219 del 2/2/2022, ha sospeso il rifiuto dell’Amministrazione scolastica ad assegnare il docente per il sostegno, perché la certificazione di disabilità era stata consegnata dopo l’inizio dell’anno scolastico.
Così il TAR chiarisce una questione che le Associazioni di categoria ponevano da tempo all’attenzione degli organi preposti, succede che un alunno all’atto dell’iscrizione non aveva potuto depositare la certificazione di disabilità in quanto non era arrivato l’esito della visita collegiale.
La visita medica collegiale, in generale, mira a stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro o dei requisiti fisici temporanei e/o permanenti di idoneità allo svolgimento della funzione.
È, sicuramente, descritta con chiarezza la Legge 104/92, la quale riconosce e tutela la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali: la scuola, durante l’infanzia e l’adolescenza (artt. 12, 13, 14, 15, 16 e 17) e il lavoro, nell’età adulta (artt. 18, 19, 20, 21 e 22).
Tornado al punto della vicenda, dal portale handylex, si apprende che la certificazione era pervenuta ad anno scolastico ormai avanzato ed immediatamente la famiglia aveva depositato a scuola la richiesta di nomina del docente per il sostegno.
La scuola, intanto, aveva rifiutato la domanda sostenendo che fosse pervenuta tardivamente per quest’anno scolastico.
La famiglia, tramite sindacato, aveva impugnato avanti al TAR il provvedimento di rifiuto, chiedendone la sospensiva.
Il TAR con ordinanza collegiale, pronunciata dopo appena cinque giorni dal deposito del ricorso notificato, ha accolto la domanda incidentale di sospensiva, ordinando all’amministrazione di provvedere entro un mese alla nomina del docente per il sostegno secondo il numero di ore indicate nel Piano educativo individualizzato.