La Pandemia e la Guerra in Russia non ferma il Mobbing, anzi lo acuisce.
L’Italia, secondo il monitoraggio effettuato dall’Ispesl (l’Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro) conta ben un milione e mezzo i lavoratori vittime di mobbing su un totale di 21 milioni di occupati.
Il fenomeno colpisce , anche in questo caso, maggiormente le donne , più della metà (52%).
Ma di che si tratta e quali le tutele?
Mobbing deriva da to mob, accalcarsi intorno.
Konard Lorenza, Zoologo ed etologo del ventesimo secolo, coniò il termine riferendosi a tutti quegli atteggiamenti animali perpetrati da uno o più membri di un gruppo nei confronti di un potenziale predatore, al solo fine di estraniarlo dal resto del branco ed allontanarlo.
Egli aveva rilevato la frequenza di questo fenomeno all’interno di gruppi di uccelli.
Heynz Leymann Psicologo del lavoro tedesco è stato il primo studioso del fenomeno, e lo ha definito :
Una forma di terrorismo psicologico che implica un atteggiamento ostile e non etico, posto in forma sistematica e non occasionale ed episodica da una o più persone, soprattutto nei confronti di un solo individuo il quale, a causa del mobbing, viene a trovarsi in una condizione indifesa e fatto oggetto di una serie di iniziative vessatorie e persecutorie. Le suddette iniziative devono ricorrere con una certa frequenza ( almeno una volta alla settimana ) e nell’arco di un lungo periodo di tempo ( almeno sei mesi ). A causa dell’alta frequenza e della lunga durata del comportamento ostile questa forma di maltrattamento determina considerevoli sofferenze mentali, psicosomatiche e sociali.
Il suo contesto principale risulta essere quello lavorativo.
È possibile classificarlo
- Mobbing Verticale o Bossing, la forma più frequente, quella nella quale la serie di vessazioni è perpetrata ai danni di uno o più dipendenti da un diretto superiore gerarchico.
- Mobbing Orizzontale, l’insieme degli atti persecutori è perpetrato da uno o più colleghi nei confronti di un altro.
- Low Mobbing, consiste in una serie di azioni finalizzate a ledere la reputazione delle figure di spicco aziendali.
- Mobbing Sociale, casi nei quali la predetta serie intenzionale di vessazioni frequenti e reiterate con finalità persecutoria sia attuata in un contesto diverso da quello lavorativo.
Può essere adoperato anche nel Contesto Scolastico, può essere attuato in danno di uno studente o di un insegnante sia da studenti che da insegnanti.
Ad esempio utilizzando la modalità della disapprovazione continua.
Nel Contesto Familiare Piuttosto incidente soprattutto nei casi di PAS, laddove uno dei coniugi voglia ottenere il monopolio delle attenzioni della prole, configurandosi come il solo riferimento adatto, attraverso la sistematica denigrazione dell’altro.
Tutto ciò ovvio, ai danni della prole stessa.
Come abbiamo visto per mobbing s’intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione e persecuzione psicologica, dalle quali può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità.
Si tratta, dunque, di un fenomeno Sociale prima ancora che Giuridico.
Viene ad assumere Rilevanza Giuridica qualora sussistano comportamenti aggressivi, vessatori, protratti nel tempo, in maniera ripetitiva, regolare e frequente.
Per la Tutela Giuridica in primis occorre far riferimento alle norme del Codice Civile:
- Art. 2087 c.c. “ L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore “.
La Sentenza della Cassazione 22393 chiarifica e individua i principali ed imprescindibili elementi per la configurazione del mobbing. Essi sono:
- Animus
- Reiterazione
- Danno
- Nesso di Causalità
E’ possibile l’esercizio di azioni risarcitorie per danno non patrimoniale.
Ciò dal momento che si tratta di una fattispecie complessa in violazione del disposto dell’art. 2087 c.c. ( Responsabilità contrattuale del datore di lavoro ).
- Art. 2697 c.c. Per quanto riguarda l’onere della prova, si seguono le regole delle fattispecie sostanziali
Chi agisce in giudizio ha l’onere di allegare tutti i fatti costitutivi della domanda e deve anche fornirne prova, in ossequio al “ Principio dispositivo ” sancito dall’art. 99 Codice Procedura Civile in forza del quale sono le parti ad indicare i fatti e a dedurli.
Specificatamente l’Onus Probandi si basa su
- Onere di allegazione ( Le allegazioni vanno prodotte a pena dei decadenza negli atti iniziali)
- Onere della prova ( Spetta poi al convenuto indicare, per contro, i fatti impeditivi, modificativi o estintivi ).
Fondamentale è che i comportamenti denunciati siano “ Oggettivamente “ lesivi, vale a dire così percepibili da un individuo “ Medio “.
Da essa non si può desumere la non contestazione.
Il lavoratore, anche in caso di non costituzione, e quindi di contumacia, del datore di lavoro, deve comunque fornire prova di quanto addotto nel ricorso.
In merito alla Costituzione Tardiva del datore quella che avviene in udienza e non entro 10 giorni prima di essa. In tal caso il datore convenuto non può fare deduzioni, ma solo difendersi.
Il giudice può disporre testimonianze, acquisizioni di documenti etc., al fine di ricercare la verità materiale. In tal senso sta intervenendo la Suprema Corte, sostenendo l’opportunità di ampliarli.
Le Prove possono essere
- Documentali
- Testimoniali
- Per presunzioni ( Processi logico-deduttivi attraverso cui si fanno derivare da uno o più fatti noti uno o più fatti ignoti.
Fondamentali a riguardo sono i concetti di “ Normalità “ e “ Derivazione ragionevole “.
In merito ai Danni patiti per cui può chiedersi Tutela sono:
- Danno non patrimoniale ( Principalmente alla salute, malattia medicalmente accertabile; cambiamento delle abitudini di vita ).
Si tratta quindi di danno biologico la cui sussistenza è spesso valutata in sede di consulenza medico-legale, ma non è escluso che il giudice possa ritenere sufficiente la documentazione medica dedotta.
- Danno morale ( Sofferenza interiore ). Quest’ultimo va provato tramite presunzioni dal momento che c’è il rischio di testimonianze valutative.
Secondo la Suprema Corte, in ogni caso, sono risarcibili solo ed esclusivamente i danni ai diritti inviolabili costituzionalmente garantiti.
- Danno patrimoniale . Concerne le effettive perdite monetizzabili, tanto come danno emergente, quanto come lucro cessante.
Competente è il Giudice del lavoro.
Essenziale la dimostrazione del Nesso di Causalità
Bisogna, tuttavia, distinguere a tal proposito
- il danno biologico ( La cui sussistenza è in genere provata dalla consulenza medico-legale),
- dal danno patrimoniale ( In tal caso sono risarcibili le conseguenze dannose, non il danno evento, e sempre che ne sia provata la causalità giuridica ).
Giovanni Di Rubba