Cosa succede se l’Agenzia delle Entrate notifica l’atto di pagamento delle cartelle esattoriali con una pec, la casella di posta elettronica certificata, non più valida (cioè non iscritta a nessun registro pubblico delle pec)? In tutta Italia nelle Commissioni tributarie stanno arrivando numerosi ricorsi contro cartelle esattoriali dove l’indirizzo email utilizzato dall’ufficio Riscossione non risulta in nessun elenco pubblico.
Cartella esattoriale inviata via Pec, quando è considerata valida
Affinché una cartella esattoriale inviata tramite PEC sia considerata valida, deve essere certo il mittente.
Ad esempio, l’indirizzo di chi invia la posta elettronica certificata deve essere presente in un elenco pubblico (Legge 21 gennaio 1994, n. 53 art. 3-bis). Altrimenti si può ritenere nulla la cartella esattoriale.
Capita spesso, infatti, che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invii le comunicazioni da un indirizzo sbagliato. E che non sia, quindi, compreso negli elenchi degli indirizzi di posta elettronica certificata individuabili.
Per controllare se l’indirizzo del mittente è ritenuto valido o meno esiste un modo molto semplice e immediato.
Bisogna andare sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (abbreviato “iPA”), gestito dall’Agenzia per l’Italia Digitale. Questo sito è il database che racchiude l’elenco pubblico ufficiale di tutti i domicili digitali della Pubblica Amministrazione. Nonché dei gestori di pubblici servizi.
Gli indirizzi PEC indicati su questo sito sono quelli che i privati e le aziende devono utilizzare per comunicare con la Pubblica Amministrazione. Inoltre, sullo stesso sito, si possono trovare i codici degli uffici di fatturazione elettronica delle Pubbliche Amministrazioni.
Nel caso in cui l’indirizzo da cui proviene la cartella esattoriale non è compreso nell’elenco dell’iPA, è possibile impugnare l’atto.
Come fare ricorso contro una cartella esattoriale da pec non valida?
Vediamo ora la procedura da seguire per fare ricorso contro una cartella esattoriale inviata da pec non valida.
Per prima cosa occorre individuare il giudice competente:
- Commissione Tributaria Provinciale, per cartelle riferite a mancato pagamento di imposte (Irpef, Imu, Iva, Tari, bollo auto, ecc.);
- Giudice di Pace se la cartella è riferita a multe stradali o a sanzioni amministrative;
- Tribunale ordinario – sezione lavoro, se la cartella è riferita all’omesso versamento di contributi Inps o Inail.
A questo punto è possibile notificare correttamente l’atto di ricorso, depositandolo presso la cancelleria. Il giudice fisserà un’udienza alla quale il contribuente dovrà partecipare documentando la propria posizione.
Il contribuente può presentare ricorso autonomamente, ma per il buon esito della procedura è consigliabile rivolgersi a un commercialista o a un avvocato (quando la competenza è della Commissione tributaria).